Condizioni generali di contratto di vendita pacchetti turistici

1) PREMESSA (NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO)

Ai sensi del Codice del Turismo (art. 32-51-novies) cosi come modificato dal D.Lgs. 62 del 21/05/2018 che attua la direttiva UE 2018/2302 i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi e le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis...) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto, avente per oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche alle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/70 nonché dal sovracitato DL 62. Le presenti condizioni invece non si applicano ai contratti aventi per oggetto l’offerta di uno solo degli elementi richiamati in premessa.

3) PRENOTAZIONI

3.1 Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. Detta conferma verrà inviata dall’Organizzatore a mezzo sistema telematico all'Agenzie di Viaggio dettaglianti regolarmente autorizzate.

3.2 Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione saranno fornite dall’Organizzatore al consumatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 dal Codice del Turismo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l’intera quota d’iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente art. 3. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

5) PREZZI E MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

5.1 Tutte le quotazioni sono espresse in Euro. I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

  • costi trasporto, incluso il costo del carburante;
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco, o di imbarco nei porti o negli aeroporti;
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportato (scheda tecnica). Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà facoltà di recedere il contratto, senza corrispondere alcuna multa penitenziale, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’Organizzatore o all’intermediario entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

5.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.

5.3 Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

6) RECESSO DEL CONSUMATORE

6.1 Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna multa penitenziale, soltanto allorchè gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di fruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, l’intermediario non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto di essere rimborsato della differenza.

6.2 Al consumatore che receda dal contratto per i casi diversi nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota d’iscrizione se prevista, nonchè a titolo di penale le somme qui di seguito indicate:

  • 10% per annullamenti che pervengano alla Società Organizzatrice dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni lavorativi primi della partenza (sabato escluso);
  • 25% da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
  • 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
  • 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza.

Nessun rimborso è previsto per gli annullamenti che pervengano con preavvisi inferiori a quelli indicati.

7) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa la generalità del concessionario;
  2. non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificato sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
  3. il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8) MANCATA ESECUZIONE

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare la prestazione oggetto del pacchetto. L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza 5 giorni lavorativi prima della data in cui i servizi turistici dovevano aver inizio. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art.6 commi 1° e 2°, l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni altro esborso.

9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standards di qualità.

11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE

L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempienza totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini prescrizione sono disciplinati dagli art. 43-46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte dell’agenzia di viaggio intermediaria degli obblighi a carico di quest’ultima.

14) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l’Organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì a pena di decadenza sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. In caso di sopraggiunti problemi in corso di soggiorno, il Viaggiatore é tenuto a prendere contatto con l'Organizzatore direttamente o tramite l'agenzia intermediaria in modo che essi possano intervenire per una pronta ed equa soluzione. Qualora il Viaggiatore dovesse interrompere il proprio soggiorno e ritenesse ad aver diritto ad un rimborso, é necessaria una dichiarazione scritta rilasciata dalla struttura, che attesti chiaramente il diritto a tale rimborso. La massima attenzione é stata dedicata da Viaggi Generali alla compilazione del presente catalogo, affinché le descrizioni corrispondano esattamente alla realtà. Tuttavia, poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora qualche cambiamento, rispetto alla descrizione fatta, fosse nel frattempo interventuro riguardo ai servizi collaterali, Viaggi Generali non ne può essere in alcun modo ritenuta responsabile. Si precisa inoltre che le strutture sportive e ricreative dei complessi turistici, quali ad esempio la piscina, la discoteca, il market, l'animazione, il miniclub, i corsi sportivi e similari, possono anche non essere attivati, qualora le condizioni climatiche o lo scarso numero di ospiti non ne giustifichino il funzionamento né può essere preteso un rimborso per tale mancanza di attivazione.

15) GARANZIA ASSICURATIVA

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile ed anzi consigliabile stipulare presso gli Uffici dell’Organizzatore o dell’Agenzia intermediaria speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

16) FONDO DI GARANZIA

I contratti di turismo organizzato sono assisiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Viaggi Generali aderisce al fondo di garanzia di IMA ITALIA ASSISTANCE con polizza assicurativa n° SOLV/2023/339.

17) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator.

18) POLIZZA RESPONSABILTÀ CIVILE E PROFESSIONALE

L’Organizzatore ha stipulato polizza assicurativa obbligatoria n.1/85752/319/170252404 della Unipolsai per la responsabilità civile e professionale.

19) PRIVACY

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, i trattamenti dei dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i suoi diritti.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

Disposizioni Normative - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23, artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.269/98

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

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